Credito d’imposta R&S: finalmente riconosciuta la disapplicazione delle sanzioni

 

Premessa

L’accesso al bonus R&S pone diverse questioni interpretative, la stessa definizione delle attività ammissibili, principalmente legata alla valutazione dell’esistenza del requisito della novità, implica la necessità di rifarsi alle indicazioni di prassi fornite da Agenzia delle Entrate, ma occorre considerare che, la prassi medesima, ha subito una sensibile evoluzione nel corso dell’ultimo triennio.

Su questioni interpretative di una certa complessità, Agenzia delle Entrate aveva già previsto la possibilità per le imprese di invocare l’esimente delle obiettive condizioni di incertezza interpretativa della norma, come peraltro già indicato anche dalla circolare 13/E del 27 aprile 2017.

 

Evoluzione dell’accertamento tributario mirato al credito d’imposta R&S

Dall’inizio del 2018 sono iniziati i controlli mirati alla verifica della corretta fruizione dei crediti d’imposta ai sensi dell’art. 1, comma 35, legge 190/14.

Durante i primi mesi del 2018 i controlli svolti dagli uffici delle Entrate erano focalizzati principalmente sulla verifica della documentazione obbligatoria prevista dall’art. 7 del DM 27 maggio 2015 “decreto attuativo” (ad esempio i verificatori controllavano la corretta apposizione delle firme del legale rappresentante dell’impresa sui fogli presenza giornalieri del personale interno coinvolto in attività di R&S oppure verificavano l’esistenza di contratti di ricerca e relazioni descrittive sottoscritte dai commissionari della ricerca “extra-muros”).

In altri termini, i controlli inziali erano rivolti quasi esclusivamente alla verifica di requisiti formali, contabili, fiscali o all’esistenza dei presupposti giuridici per la fruizione dell’incentivo (ad esempio si indagava sul fatto che il beneficiario fosse il soggetto che aveva effettivamente sostenuto l’investimento in R&S e non colui che aveva svolto attività di R&S per conto di terzi residenti). 

Nel corso del 2018 i controlli hanno invece iniziato, sempre con maggiore frequenza, a mettere in discussione l’oggetto delle attività agevolate dai contribuenti, entrando nel merito tecnico dei progetti di R&S, anche alla luce delle interpretazioni via via fornite dal MiSE a partire dal febbraio 2018.

Come si è già avuto modo di esporre in un nostro precedente articolo, l’evoluzione interpretativa - legata in particolare al concetto di “novità’” - ha iniziato a creare gravi problemi alle imprese in sede di accertamento tributario, perché gli uffici sono soliti qualificare il credito d’imposta indebitamente compensato quale “inesistente per mancanza del requisito costitutivo”, piuttosto che “non spettante”, con tutto quello che ne consegue sotto il profilo sanzionatorio.

 

Riconoscimento della sussistenza delle cause di non punibilità

A cominciare dalla metà di quest’anno, alcuni uffici delle Entrate hanno riconosciuto la sussistenza delle cause di non punibilità previste dal comma 2, dell’art.6, del D.Lgs. 472/97, per le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma.

In effetti, alcuni atti di recupero emessi dagli uffici a seguito dei controlli condotti nel corso del 2019, hanno rilevato che, i chiarimenti necessari per individuare i requisiti che devono possedere le attività di ricerca e sviluppo agevolabili - in base al Manuale di Frascati del 2015 - sono stati forniti dal MiSE solo a partire dal febbraio del 2018, pertanto per alcune attività condotte dalle imprese nel triennio 2015-2017 sono state disapplicate le sanzioni amministrative previste.

In particolare, le fattispecie per le quali è stata riconosciuta la sussistenza delle cause di non punibilità, sono principalmente legate a progetti che realizzano miglioramenti significativi di prodotti e processi esistenti in relazione allo stato dell’arte delle conoscenze interne all’impresa medesima, ma non con riferimento alle tecniche o alle conoscenze diffuse nel settore di riferimento.

A ben vedere, l’esimente per le obiettive condizioni di incertezza sull’ambito di applicazione della norma in commento, potrà essere riconosciuto dagli uffici delle Entrate anche per diverse altre fattispecie.

Si pensi, ad esempio, come esplicitamente previsto, alle imprese interessate da operazioni straordinarie che in passato hanno adottato comportamenti difformi da quelli previsti dalla circolare n. 10/E del 16 maggio 2018, oppure a quelle imprese, ubicate nel nostro Paese, che hanno svolto non direttamente attività di R&S commissionate da imprese residenti o localizzate all’estero, in quanto hanno subappaltato in tutto o in parte tali attività a soggetti terzi.

Purtroppo, dai riscontri avuti finora, abbiamo rilevato che non tutti gli uffici territoriali riconoscono ancora la sussistenza delle cause di non punibilità sopra menzionate, sarebbe pertanto auspicabile un rapido allineamento di tutti gli uffici, al fine di adottare un metro di valutazione comune su tutto il territorio nazionale, anche per aiutare a prevenire l’insorgenza di numerosi contenziosi tributari con le imprese interessate.





Newsletter inviata il giorno 30/09/2019


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