Legge di Bilancio 2020: prorogate le agevolazioni del Piano Impresa 4.0

8 Novembre 2019

La dialettica politica in merito al prossimo futuro del Piano Impresa 4.0, in particolare tra Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell' Economia e delle Finanze, sembra essersi risolta a favore di quest'ultimo, nell'ambito del Disegno di Legge di Bilancio giunto in questi giorni in Parlamento (Atto Senato n. 1586): è prevalso un approccio conservativo, che non stravolge il panorama agevolativo esistente, ma lo proroga annualmente, con la previsione di premialità aggiuntive in ottica green.

Per interventi più incisivi, idonei ad affinare l'impianto agevolativo su cui si fonda il piano di politica industriale, occorrerà attendere prossimi interventi normativi, salva l'eventuale proposta di emendamenti al disegno della manovra finanziaria 2020. Anche rispetto al Documento Programmatico di Bilancio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, licenziato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 ottobre 2019, sembra essere stata privilegiata una linea interlocutoria.

In queste settimane si sono susseguite numerose proposte sul piano Impresa 4.0. Come minimo comune denominatore solo la continuità dello stesso e l'attenzione ai risvolti green del piano. Da una parte il Ministero dell'Economia e delle Finanze, favorevole ad una proroga annuale degli strumenti attuali; dallo stesso versante UCIMU e Confindustria, concordi su una portata temporale più ampia degli strumenti, da realizzarsi gradualmente. Dall'altra il Ministero dello Sviluppo Economico, sostenitore di un rinnovo delle misure a carattere strutturale, con un respiro triennale, rivisitando radicalmente la fisionomia degli strumenti vigenti - che secondo il Ministro Patuanelli avrebbero in parte esaurito il loro potenziale - anche per renderli più appealing per le piccole e medie imprese. In particolare, era stato ipotizzato un unico credito di imposta con aliquote differenziate, a seconda dell'investimento realizzato, in luogo di super ed iper-ammortamento.

La Legge di Bilancio interviene “Nelle more della revisione degli incentivi fiscali correlati agli investimenti in beni strumentali secondo il modello "Industria 4.0" finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativa di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale” (così indica espressamente l'art. 22). La soluzione interlocutoria emersa a sorpresa nella bozza del disegno di Legge di Bilancio, per i player economici e politici risulta dunque la soluzione più convincente. Carboniero, presidente di Ucimu, a titolo esemplificativo ha recentemente asserito: “Il nostro consiglio è questo: non tocchiamo quando di buono c'è già andando a trasformare un incentivo che ormai le imprese hanno imparato a conoscere, come l'iper-ammortamento, in un credito d'imposta di valore nettamente inferiore”. “La cosa migliore da fare oggi è riconfermare il piano così com'è per un anno, con gli stessi strumenti e le stesse aliquote. Noi siamo d'accordo a metterci a un tavolo con il ministero per trovare il modo di rendere il piano industria 4.0 strutturale, con una durata almeno triennale. Ma è una cosa che andrebbe fatta con calma nel 2020, trovando il tempo di confrontarci. Non possiamo trascurare il contesto in cui ci muoviamo: stiamo vivendo un momento di stagnazione e in un momento come questo è fondamentale dare al Paese il messaggio chiaro che gli strumenti attuali, sperimentati, semplici e di facile utilizzo, saranno mantenuti”.

Qui di seguito il panorama agevolativo che emerge tra gli articoli del Disegno di Legge di Bilancio 2020:

SUPERAMMORTAMENTO SU BENI MATERIALI (art. 22)

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentalinuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma l, del TUIR nonché i beni previsti dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 93 dell'art. 1 (fabbricati e costruzioni, beni con coefficiente di cui alDecreto del Ministrodelle Finanze 31 dicembre 1988 inferiore a 6,5%, beni di cui all'All. 3 annesso alla legge di Stabilità 2016), fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020:

• il relativo ordine risulti accertato dal venditore

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%.

La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

IPER-AMMORTAMENTO(art. 22)

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0”, l'iper-ammortamento, come evoluzione del superammortamento, si applica sui beni di cui all'Allegato A alla Legge di Bilancio 2017, nelle misure (a scaglioni 270% - 200% - 150%) previste dalla Legge di Bilancio 2019, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020:

• il relativo ordine risulti accettato dal venditore

• e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

SUPERAMMORTAMENTO SU BENI IMMATERIALI (art. 22)

Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento e che, nel periodo sopra indicato (i.e. entro il 31 dicembre 2020, ovvero entro il 31 dicembre 2021 a determinate condizioni), effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all 'Allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017, come integrato dall'articolo l, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%.

CREDITO D'IMPOSTA PER L'ECONOMIA CIRCOLARE(art. 22)

Al fine di favorire i processi di trasformazione tecnologica necessari alla transizione ecologica e in linea con i principi dell'economia circolare e della decarbonizzazione stabiliti dall'Unione Europea, alle imprese che realizzano progetti ambientali, che includono beni strumentali nuovi, acquistati dal l° gennaio 2017, compresi nell'elenco di cui agli allegati A e Bannessi alla Legge di Bilancio 2017, è riconosciuto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese.

Il credito d'imposta spetta in relazione al raggiungimento di almeno uno dei seguenti obiettiviambientali:

a) generare incrementi di produttività a fronte di un minore utilizzo di materie prime, materiali ed energia e unaminore produzionedi rifiuti rispetto alle tecnologie attualmente utilizzate;

b) generare ridotte emissioni inquinanti da processi industriali in aria, acqua e suolo a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività ulteriori rispetto ai beni attualmente utilizzati e ai limiti già previsti dalla legislazione ambientale vigente;

c) generare ridotte emissioni di carbonio da processi industriali a parità o a fronte di minore intensità energetica o maggiore produttività rispetto ai beni attualmente utilizzati;

d) realizzare utilizzi alternativi dei materiali.

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi di periodo funzionali al progetto ambientale relativi a:

a) competenze tecniche e privative industriali relativi all'acquisizione di conoscenze e di brevetti;

b) consulenze specialistiche;

c) personale dipendentetitolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegati nel progetto ambientale.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio adotta linee guida per la valutazione tecnica dei progetti.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la conformità del progetto di trasformazione tecnologica alle linee guida devono risultare da apposita certificazione rilasciata, rispettivamente, dal revisore legale dei conti e da un ente di certificazione accreditato.

Il credito d'imposta, riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 60.000 per ciascun beneficiario, deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, ferma restando la ripartizione dello stesso in tre quote annuali di pari importo.

Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Qualora, a seguito dei controlli, si accetti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Con Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dall'entrata di vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni.

Gli oneri derivanti dalla misura, sono valutati in 140 milioni di europer 2021, 280 milioni di euro per il 2022, 420 milioni di euro per il 2023, 280 milioni di euro per il 2024 e 140 milioni di euro per il 2025. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta.

CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 (art. 23)

La misura, prorogata di un anno, si estende al 2020, secondo la disciplina originaria. Al momento non è prevista, infatti, l'ipotizzata estensione del perimetro di agevolabilità alle spese per docenti e formatori; il credito d'imposta rimane calcolato solo sul costo orario del personale impegnato nell'attività di formazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

NELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRALE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (art. 24)

La misura, nel disegno di Legge di Bilancio 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

L'articolo 18-quater del decreto legge n. 8/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ha esteso alle imprese localizzate nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno. Il bonus per gli investimenti nei territori del sisma è attribuito, ad oggi fino al 31 dicembre 2019, nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Per gli investimenti nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 24 agosto 2016, sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati successivamente all'autorizzazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea. Con la decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018, pubblicata sul sito Internet della DG Concorrenza il 15 maggio 2018, la Commissione europea ha autorizzato il regime di aiuti di cui al citato articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

NUOVA SABATINI (art. 26)

La nota misura risulta rifinanziata. L'autorizzazione di spesa per la Sabatini è integrata di105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025.

Una quota pari al30% delle risorse è riservata alla concessione dei contributi maggiorati, a fronte degli investimenti 4.0 di cui al comma 55 della Legge di Bilancio 2017.

Al fine di rafforzare il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, la maggiorazione è elevata al 100% per le micro e piccole imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nel limite complessivo di 60 milioni di euro.

Una quota pari al 25% delle risorse è destinata a favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. Per tali operazioni i contributi di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, sono rapportatiagli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del 3,575%. Ai fini dell'ammissione ai benefici, la rispondenza degli interventi agevolabili, nonché la quantificazione del relativo impatto, sono certificati dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente. Sui finanziamenti, la garanzia del Fondo di cui alla legge 22 dicembre 1996, n. 662, è concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito, nel rispetto delle regole di cumulo e delle intensità massime previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Le risorse che, al 30 settembre di ciascun anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, non risultano utilizzate per le riserve previste rientrano nelle disponibilità complessive della misura.

CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI

NELLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 36)

La misura è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

L'articolo 5 del decreto legge n. 91/2017 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 prevede benefici fiscali e altre agevolazioni a favore delle imprese, già esistenti e di nuova istituzione, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti nella Zona economica speciale (Zes). In particolare, in relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, risulta ampliata la portata del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Per gli investimenti nelle zone economiche speciali sono agevolabili gli investimenti avviati e realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM istitutivo della zona economica speciale.

CREDITO D'IMPOSTA R&S

Nessuna previsione del disegno di Legge di Bilancio è dedicata al bonus R&S per il quale, invece, il Documento Programmatico di Bilancio 2020 aveva ipotizzato una proroga al 2023, attraverso l'introduzione di una nuova media di riferimento per calcolare l'incremento agevolabile.

Oggetto di recente attenzione ministeriale era altresì l'estensione del beneficio alle spese di innovazione (come definite dal “Manuale di Oslo”).

Rimaniamo in attesa dell'evoluzione dell'iter parlamentare della Legge di Bilancio al fine di verificare se, in sede di emendamenti, l'incentivo, ad oggi vigente sino al 2020, venga ridefinito.

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