Decreto Dignità: cosa cambia negli incentivi alle imprese

15 Luglio 2018

Si ricorda che i contenuti del decreto potrebbero cambiare in seguito alla discussione parlamentare.

IPER AMMORTAMENTO

Viene introdotto il requisito della destinazione dei beni agevolabili a “strutture produttive situate nel territorio dello Stato”.

La formulazione pare piuttosto chiara nell'escludere qualunque possibilità di destinare all'estero i beni agevolabili.

Le novità del decreto si applicheranno agli investimenti effettuati successivamente alla sua entrata in vigore. La norma non riguarda in ogni caso il super ammortamento.

Nel caso in cui il bene fosse delocalizzato nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione, scatterebbe il recupero dei benefici fiscali goduti fino a quel momento, attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei periodi d'imposta precedenti, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Rimane però in vigore la disciplina degli investimenti sostitutivi di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 Dicembre 2016, n. 232. In base al comma 4, dell'art. 7 del decreto, nel caso in cui un bene agevolato venga delocalizzato all'estero e, venga sostituito con un bene avente caratteristiche tecniche analoghe o superiori, l'agevolazione non verrebbe recuperata.

In linea di principio, ad analoga conclusione si dovrebbe giungere nel caso di un bene agevolato già localizzato all'estero (si pensi ad esempio a un bene dell'Allegato A noleggiato fuori dall'Italia da una società italiana di locazione operativa a lungo termine), sostituito con un bene avente caratteristiche tecniche analoghe o superiori, sempre localizzato all'estero.

Sul punto sarebbe comunque auspicabile avere una conferma in sede di approvazione del decreto o successivamente a livello di prassi.

CREDITO D'IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO

Cambiano le regole per le spese di cui alla lettera d), comma 1, art.4, del decreto ministeriale 27 Maggio 2015. In particolare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, non saranno più ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali, da imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Resta inteso che in base al principio di omogeneità, tale tipologia di costi andrà esclusa anche dal calcolo della media del triennio 2012-2014, rilevante ai fini della determinazione del credito del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto. La disposizione si applica anche sulle spese effettuate nei primi mesi del 2018 antecedenti l'entrata in vigore del decreto.

DELOCALIZZAZIONI

Gli aiuto di Stato ricevuti da un'impresa che delocalizza andranno restituiti, con conseguenze di diversa gravità se lo spostamento è al di fuori o meno della UE. I due casi previsti, indipendentemente dall'eventuale impatto occupazionale in Italia, sono i seguenti:

Qualora si sia ricevuto un aiuto di Stato per realizzare un investimento produttivo ma, entro 5 anni dalla sua conclusione, questa attività economica, o una analoga o una loro parte venga delocalizzata in un paese extra-UE, il beneficio andrà restituito e verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte il suo importo. La restituzione sarà inoltre gravata da interessi pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Le imprese che hanno invece ricevuto un aiuto di Stato per investimenti produttivi specificatamente localizzati, e si spostano entro 5 anni dalla conclusione dell'investimento al di fuori di detto territorio, in Italia o all'interno della UE, decadono dal beneficio, ma non subiscono l'applicazione di ulteriori sanzioni, si applicheranno soltanto gli interessi sopra indicati, comprensivi della maggiorazione del 5%, al beneficio restituito.

Per i benefici già concessi o banditi, nonché per gli investimenti già avviati alla data di entrata in vigore del decreto vige la precedente normativa.

OCCUPAZIONE

Il decreto introduce un principio generale di tutela dei livelli occupazionali, sanzionando le imprese che, avendo ricevuto aiuti di Stato legati ad una valutazione dell'impatto occupazionale, riducono gli addetti nell'unità produttiva o nell'attività interessata dal beneficio, senza giustificato motivo oggettivo, nei 5 anni successivi il completamento dell'investimento.

È prevista la decadenza dal beneficio in misura proporzionale alla riduzione dell'occupazione se essa è compresa tra il 10% e il 50%, mentre è totale in caso di riduzione dell'occupazione superiore al 50%. Anche in questo caso si applicheranno soltanto gli interessi calcolati come nel caso delle delocalizzazioni.

La disposizione si applicherà soltanto ai benefici concessi o banditi, nonché per gli investimenti avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

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