Credito d'Imposta R&S: i nuovi confini delle spese agevolabili

11 Giugno 2017

La circolare n. 13/E di Agenzia delle Entrate, elaborata d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, fornisce importanti indicazioni circa il bonus R&S 2015-2020. L'incentivo consiste in un Credito d'Imposta calcolato sul valore incrementale delle spese di ricerca e sviluppo (personale, strumenti e attrezzature di laboratorio, ricerca commissionata a terzi, competenze tecniche e privative industriali) registrate in ciascuno dei periodi d'imposta di vigenza dell'agevolazione per cui si intende beneficiare dell'agevolazione rispetto alla media annuale delle medesime spese nel triennio 2012-2014.

Il documento di prassi illustra le modifiche normative apportate dalla Legge di Bilancio 2017 e la conseguente semplificazione del meccanismo applicativo dell'agevolazione, di cui risulta rafforzata la portata incentivante dal 2017. Dal 2017 viene infatti quadruplicato da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare e l'aliquota agevolativa applicabile al valore incrementale degli investimenti in R&S aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili. Sino al 2016 trovano invece applicazione due aliquote (25% e 50%) a seconda della tipologia di costi sostenuti, essendo riservata l'aliquota del 50% solo al personale altamente qualificato e alla ricerca extra muros.

Agenzia delle Entrate fornisce inoltre indicazioni interpretative di carattere generale in merito ai costi agevolabili, che interessano trasversalmente entrambi i regimi previsti dalla normativa, ovvero quello applicabile al biennio 2015-2016 e quello relativo al quadriennio 2017-2020.

PERSONALE

Tra le delucidazioni di maggior rilievo vi è l'estensione dell'ambito del personale altamente qualificato. Per l'individuazione delle lauree magistrali in ambito tecnico o scientifico rilevanti agli effetti della “qualificazione” del personale, Agenzia delle Entrate sancisce infatti l'alternatività tra le lauree di cui all'Allegato 1 al D.L. n. 145 del 2013 e le lauree magistrali della codifica UNESCO ISCED-F 2013. La classificazione UNESCO include: 05 Natural sciences, mathematics and statistics; 06 Information and Communication Technologies (ICTs); 07 Engineering, manufacturing and construction; 08 Agriculture, forestry, fisheries and veterinary; 09 Health and welfare. In particolare, a titolo esemplificativo, in quest'ultima categoria vi sono le lauree in Medicina e chirurgia e Medicina veterinaria, in un primo tempo non incluse.

Nella categoria di spese relative al “personale non altamente qualificato”, sino al 2016 agevolabile al 25% nell'ambito delle competenze tecniche, sono ricompresi i costi di tutto il personale, non in possesso dei titoli di studio richiesti dalla norma, che svolge attività direttamente connesse allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili.

Ai fini del Credito d'Imposta, rilevano tutte le componenti del costo del lavoro, compresa la quota di TFR maturata dai lavoratori dipendenti, i premi di produzione ed in genere tutti i costi di competenza del periodo di imposta in relazione al quale si intende accedere al beneficio.

STRUMENTI E ATTREZZATURE DI LABORATORIO

Sono agevolabili le quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione (tramite locazione operativa o finanziaria) di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di R&S e con costo unitario non inferiore a 2.000 euro. L'ammontare minimo su cui calcolare le quote di ammortamento va riferito al costo unitario di acquisizione del bene, determinato ai sensi dell'articolo 110 del TUIR.

RICERCA COMMISSIONATA AD UNIVERSITA', ORGANISMI DI RICERCA, NONCHÉ ADIMPRESE E PROFESSIONISTI UBICATI IN PAESI WHITE LIST

La “condizione di territorialità” posta dalla disciplina agevolativa ai fini dell'ammissibilità dei costi per contratti di ricerca extra-muros, si applica anche nel caso di ricerca extra-muros subappaltata (dovendosi verificare oltre che in capo al commissionario, anche in capo all'impresa che di fatto svolge l'attività di ricerca) ed anche nell'ipotesi in cui le attività di R&S siano commissionate a società appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa residente committente nonché nell'ipotesi in cui le attività siano eseguite dalla stessa impresa residente per il tramite di proprie stabili organizzazioni ivi collocate.

Alla luce dei recenti chiarimenti di Agenzia delle Entrate, è possibile considerare esclusivamente la ricerca commissionata ad imprese e professionisti ubicati in Paesi in White List almeno dal 2012 o, se diverso, dal primo anno della media storica di riferimento. Nel caso in cui in nessuno dei periodi ricadenti nella media siano stati stipulati contratti di ricerca con controparti residenti nel Paese divenuto collaborativo in itinere, non sussistendo criticità per l'attività di controllo, si ritiene che non vi siano motivi per escludere l'impresa dal beneficio. Dovrà essere cura del beneficiario-committente attestare che nel corso dei periodi rilevanti ai fini della media non ha sostenuto costi ammissibili collegati a contratti conclusi con imprese residenti nel Paese divenuto collaborativo.

In caso di ricerca commissionata a società del gruppo, maggiormente inquadrabile nell'ambito della ricerca intra-muros, i costi rilevano nei limiti in cui siano riconducibili alle quattro categorie di costi agevolabili - personale, strumenti e attrezzature di laboratorio, ricerca commissionata a terzi, competenze tecniche e privative industriali. Il costo sostenuto dalla commissionaria deve essere pertanto disaggregato e, in caso di commissionaria estera, riconfigurato secondo la disciplina fiscale italiana. Solo per 2015 e 2016, qualora vi fossero oggettive difficoltà nel reperire dettagli analitici con riferimento al personale, i costi vanno prudenzialmente ricondotti nella tipologia di spesa che dà diritto al beneficio nella misura del 25%.

Dal 2017 il bonus potrà essere fruito anche in relazione alle attività di ricerca e sviluppo svolte per conto di committenti residenti o localizzati all'estero, purché ubicati in altri Stati membri dell'Unione europea o negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo o in Paesi facenti parte della white list, laddove la disciplina previgente esclude l'agevolabilità del commissionario delle attività di R&S.

COMPETENZE TECNICHE E PRIVATIVE INDUSTRIALI RELATIVE A UN'INVENZIONE INDUSTRIALE O BIOTECNOLOGICA, A UNA TOPOGRAFIA DI PRODOTTO A SEMICONDUTTORI O A UNA NUOVA VARIETÀ VEGETALE

Nella voce “competenze tecniche” agevolabile al 25% sino al 2016 ed al 50% a partire dall'esercizio successivo, sono comprese le spese per l'acquisto di quei beni immateriali, già esistenti sul mercato, per la realizzazione dei quali sono state impiegate competenze tecniche specialistiche. Possono dunque rientrare, a titolo esemplificativo le spese per conoscenze tecniche riservate, risultati di ricerche già effettuate da terzi, “contratti di know how”, “licenze di know how”, software coperti da copyright.

CERTIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE

Per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili altresì le spese sostenute per l'attività di certificazione della documentazione contabile; è previsto un contributo sotto forma di Credito d'Imposta di importo pari alle spese sostenute e documentate per l'attività di certificazione contabile entro il limite massimo di 5.000 euro.

La tardività della certificazione, qualora sia effettuata successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui i costi di R&S si riferiscono, non inficia la spettanza del contributo né risulta sanzionabile.

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