Investimenti in Ricerca e Sviluppo: ecco il nuovo credito d'imposta

10 Maggio 2017

Il bonus R&S, istituito con la Legge di Stabilità 2015 e potenziato dalla Legge di Bilancio 2017, agevola le spese di R&S 2015 - 2020 incrementali rispetto alla media del triennio 2012 - 2014, relative a:

A. personale dipendente o in rapporto di collaborazione con l'impresa, compresi gli esercenti arti e professioni,

B. strumenti e attrezzature di laboratorio,

C. ricerca commissionata a terzi,

D. competenze tecniche e privative industriali.

Il documento di prassi illustra le modifiche normative apportate dalla Legge di bilancio 2017 e la conseguente semplificazione del meccanismo applicativo dell'agevolazione, di cui risulta rafforzata la portata incentivante.

Tra le novità viene concesso un anno in più per effettuare gli investimenti agevolati, ammessi dunque fino al periodo di imposta 2020, o 2020-2021 per le imprese con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.

Dal 2017 viene quadruplicato da 5 a 20 milioni di euro l'importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare, ferma rimanendo la soglia minima di spesa fissata in 30.000 euro.

Per i periodi 2017 - 2020, più impulso all'incentivo con la nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. L'aliquota agevolativa applicabile al valore incrementale degli investimenti in R&S aumenta al 50% e diventa unica per tutti i tipi di spese ammissibili, laddove per il biennio 2015 - 2016 l'incentivo è differenziato in base alla categoria di spese agevolate, applicandosi l'aliquota del 25% per strumenti ed attrezzature di laboratorio, per competenze tecniche e privative industriali. Fino al 2016, l'aliquota maggiorata del 50% si applica al solo personale altamente qualificato e alla ricerca commissionata a terzi. Si tratta di novità significative, che hanno un impatto semplificatorio sul calcolo dell'incentivo.

Da quest'anno sono più ampi i confini della ricerca agevolabile: entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti, sia nell'ambito di un medesimo gruppo sia al di fuori della logica infragruppo. Per effetto di questa modifica il soggetto commissionario residente che “esegue attività di ricerca e sviluppo” per conto di committenti non residenti viene quindi equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che “effettua investimenti” in attività di ricerca e sviluppo.

L'Agenzia delle Entrate fornisce inoltre indicazioni interpretative di carattere generale, che interessano trasversalmente entrambi i regimi previsti dalla normativa, ovvero quello applicabile al biennio 2015-2016 e quello relativo al quadriennio 2017-2020. L'Agenzia delle Entrate riconosce al riguardo l'inapplicabilità di sanzioni per gli errori in cui possono essere incorse le imprese a causa delle condizioni di obiettiva incertezza normativa, sanate ora con la circolare 13/E del 27 Aprile 2017.

Tra i chiarimenti resi, spicca la conferma della perdurante possibilità di accedere al Credito d'Imposta per le spese 2015 anche per le imprese che non hanno ancora considerato la predetta opportunità agevolativa. Non sono, infatti, normativamente previste scadenze ostative all'ottenimento del Credito d'Imposta.

Stante l'automaticità del riconoscimento del credito stesso a seguito dell'effettuazione delle spese agevolate, la disciplina agevolativa non subordina il diritto alla spettanza del Credito di Imposta, né la sua concreta fruizione, alla rilevazione in bilancio del relativo provento né all'indicazione in dichiarazione dei redditi.

La normativa prevede, ad ogni buon conto, che il beneficio debba essere indicato nel modello di dichiarazione dei redditi relativo al periodo di imposta nel corso del quale sono stati sostenuti i costi agevolabili, nonché nei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo. Ancorché l'inosservanza dell'adempimento non pregiudichi il diritto alla spettanza dell'agevolazione e la relativa fruizione, al fine di non vanificare la previsione normativa circa l'obbligo di indicazione in dichiarazione del Credito di Imposta, si precisa che la mancata esposizione nel quadro RU dei relativi dati va sanata mediante la presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di una dichiarazione integrativa.

Con esclusivo riferimento alle imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale, è previsto l'obbligo di certificazione della documentazione contabile entro la data di approvazione del bilancio o, per i soggetti che non sono tenuti all'approvazione del bilancio, entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio, ossia deve essere conservata ed esibita unitamente al bilancio, ma non depositata, ai fini dei successivi controlli. Come specificato dall'Amministrazione finanziaria, il ritardo nell'adempimento, vale a dire la circostanza che la certificazione venga effettuata successivamente alla scadenza del termine previsto, non è sanzionabile, in quanto considerata violazione meramente formale.

Non sono previsti limiti temporali per la fruizione del Credito d'Imposta in compensazione tramite F24, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Infine preme evidenziare come l'Amministrazione finanziaria, nella circolare 13/E, al fine di correggere un'anomalia della disciplina, preveda che per i soggetti costituiti negli ultimi mesi del 2014 e con primo esercizio chiuso il 31 Dicembre 2015, il primo esercizio sociale possa in ogni caso essere considerato il primo esercizio agevolabile. Per i soggetti costituiti negli ultimi mesi del 2014 e con primo esercizio chiuso il 31 Dicembre 2015, un'applicazione rigorosa del dato letterale della disciplina non consentirebbe infatti di considerare il primo periodo d'imposta né tra i periodi agevolabili né tra i periodi della media. Ai sensi del tenore letterale della normativa, infatti, l'agevolazione spetta “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2014…” ed è calcolata sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese della medesima natura sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 Dicembre 2015.

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